NUOVO STATUTO
ART. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita l' Associazione Gruppo Archeologico Terramare 3000 Poggiomarino quale unità di base dell' organizzazione dei Gruppi Archeologici d' Italia [G.A. d' Italia (acronimo: G.A.I.)], con sede in Poggiomarino (Napoli) alla Via Roma, 137 - 80040 Poggiomarino (NA), di durata illimitata.
Il Gruppo gode di autonomia operativa, amministrativa e patrimoniale, pur nel rispetto dello Statuto e del Regolamento dei G.A. d' Italia.
L' Associazione esercita la propria attività ai sensi della legge quadro sul volontariato e delle disposizioni regionali che ne daranno attuazione, nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia.
ART.2 - SCOPI
L' Associazione ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo etno antropologici e geologici) collaborando con le Autorità preposte. In tale ambito l' Associazione persegue fini solidaristici, erogando con continuità prestazioni dirette alla generalità della popolazione avvalendosi in modo determinante e prevalente delle attività personali, volontarie e gratuite dei Soci. L' Associazione collabora altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle norme statutarie. L' Associazione non ha scopo di lucro.
ART. 3 - REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI
Per la realizzazione dei suoi scopi, l' Associazione si propone di:
a) sensibilizzare l' opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
b) stimolare l' applicazione delle leggi vigenti, promuovere l' emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
c) collaborare con tutte le associazioni, enti preposti e privati che perseguano gli stessi fini in Italia e all' estero;
d) promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale;
e) partecipare attivamente, nell' ambito delle strutture pubbliche di
protezione civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale;
f) favorire, promuovere e organizzare iniziative socio –culturali di integrazione intergenerazionale nei campi di competenza mediante attivazione di laboratori ludico-ricreativi
g) promuovere la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell' attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.
h) favorire e promuovere nel mondo della scuola attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali.
L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni convegni, seminari, connesse alle realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, cosi come potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo d’iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
ART.4 - GLI ADERENTI E LA LORO AMMISSIONE
Fanno parte dell' Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche la cui richiesta sia accolta dal Consiglio Direttivo, e che si impegnino per l' attuazione dei programmi statutari. L' adesione all' Associazione è volontaria. L' iscrizione all' Associazione è subordinata alla totale accettazione sottoscritta dello Statuto Gruppo Archeologico Terramare 3000 Poggiomarino nonché dello Statuto e del Regolamento Nazionale ed all' intero versamento della quota sociale.
Nello spirito animatore dell' Associazione di valorizzazione ideale e morale del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali, i Soci liberamente rinunciano al premio di rinvenimento derivante dall' applicazione delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso
I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell' Associazione.
Tutti i Soci impegnati in attività di volontariato devono essere coperti da assicurazione stipulata dall' Associazione.
ART. 5 - DIRITTI E DOVERI
I Soci hanno il diritto di partecipare alle iniziative promosse dall' Associazione e, ha il dovere di versare annualmente la quota sociale e di contribuire con pensiero o attività alla realizzazione degli scopi sociali. L' attività viene prestata dai Soci in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro. Tutti i Soci, in regola con il versamento della quota annuale , godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
Gli aderenti non possono intrattenere con l’associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.
Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall’assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività e che siano documentate.
L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
La qualità di associato si può perdere per dimissioni o per mancato rinnovo dell' iscrizione all' Associazione ovvero per morte.
Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli aderenti
b) il Consiglio Direttivo
c) il Direttore
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 7 – ASSEMBLEA
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è l’organo sovrano dell’ organizzazione, rappresenta tutti gli associati che siano in regola con il versamento delle quote sociali e nei cui confronti non sia intervenuto provvedimento di decadenza ed esclusione anche se non definitivo.
Spetta all'Assemblea:
a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo
b) approvare il bilancio consuntivo annuale presentato dal Consiglio Direttivo, nonché il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
c) approvare e modificare lo Statuto e il Regolamento interno;
d) fissare l’importo della quota sociale annuale;
e)determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione.
Ad essa aspettano quelle particolari decisioni, nomine e determinazioni che dal presente statuto e dal regolamento interno non siano riservate ad altro organo sociale. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci e dei programmi di attività, entro i primi tre mesi dell'anno successivo a quello del periodo di riferimento, e tutte le volte ne sia ritenuto necessario e opportuno dal Consiglio Direttivo, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci. La data della prima e delle eventuali successive convocazioni vengono rese note a mezzo lettera ordinaria spedita con almeno tre settimane di anticipo. Almeno un membro del Consiglio Direttivo e uno del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere presenti per la validità dell'Assemblea.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione di competenza dell’ assemblea straordinaria.
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Nelle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
Art. 8 – CONSIGLIO DIRERTTIVO
E' l'organo direttivo della Associazione. Esso ha il compito di disporre l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea, di curare l'osservanza dello Statuto e del Regolamento e di provvedere alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea dei soci. Esso elegge tra i propri componenti un Direttore e un Vicedirettore. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri e decide a maggioranza degli intervenuti. La convocazione del Consiglio si effettua a mezzo di avviso anche telefonico almeno sette giorni prima della adunanza, per per iniziativa del Direttore o di chi ne fa le veci.
Art. 9 – DIRETTORE
Il direttore rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il direttore dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il direttore convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 10 – RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
contributi degli aderenti e/o di privati;
contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.
ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.
Art. 11 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 12 –PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVATA’ MARGINALI
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.
Art. 13 – BILANCIO
I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.
Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell’associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell’anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell’associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’approvazione, a disposizione degli aderenti
I bilanci sono approvati dall’assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.
Art. 14 – CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Direttore dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del direttore, presso la sede dell’organizzazione.
Art. 15 – ASSICURAZIONE
Tutti i Soci devono essere coperti da assicurazione attraverso formule stabilite dalla Associazione in accordo e secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.
E' demandata alla Direzione Nazionale la stipula della/delle convenzioni con la/le Compagnie di Assicurazione.
Art. 16 –SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
La durata dell’associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà deliberare lo scioglimento con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati. L’assemblea potrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri è delibererà sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato ai sensi dell’art.5 comma 4 della legge 266/91.
Art. 17 –DISPOSIZIONI FINILI
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.